Protetto: Caf 33
Informazioni sulla lezione

Cosa è?
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e
pensionati. Nel modello 730 il contribuente non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso
dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione. Nel caso in cui,
diversamente, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla
pensione.
Chi può presentare il 730?
I contribuenti che possono utilizzare il Modello 730 ai fini di dichiarazione dei redditi sono:
– Pensionati o lavoratori dipendenti
– Persone che si occupano di lavori socialmente utili
– Persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente
– Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e di piccola pesca;
– Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
– Lavoratori in Cassa integrazione e in Mobilità
– Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e di piccola pesca.
– Sacerdoti della Chiesa cattolica.
– Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive
come consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.
– Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno
rivolgendosi a:
sostituto d’imposta per lavoratori dipendenti
o a un professionista abilitato (se si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà
effettuare il conguaglio.)
– Personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al
sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
– Lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art.
50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il
conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
– Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta
(Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che hanno
percepito:
– Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come per
esempio co.co.co. e contratti di lavoro a progetto.
– Redditi dei terreni e redditi dei fabbricati
– Redditi di capitale
– Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, per esempio per le
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
– Redditi diversi come per esempio i redditi percepiti di terreni e fabbricati situati all’estero.
– Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
E per chi non ha requisiti per il 730?
I contribuenti che non possono utilizzare il 730 , perché sono tenuti a presentare il modello
Unico Persone fisiche, sono coloro i quali nel periodo d’imposta hanno posseduto:
– redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione.
– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva.
– redditi “diversi”: per esempio, derivati dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi
derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende.
Altresì non possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che:
– Sono tenuti a presentare le dichiarazioni di: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato,
come per esempio gli imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la
dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”.
– Non residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di
presentazione del modello.
– Se presentano una dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti.
– Se percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non
obbligati a effettuare le ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti
alla casa).
Quali informazioni contiene il modello precompilato?
Per la predisposizione del modello 730 precompilato l’Agenzia delle Entrate utilizza:
– I dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest’anno viene inviata all’Agenzia delle
Entrate dai sostituti d’imposta
– I dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi
previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano
mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali
– Alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno
– Gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria
Come si accede al 730 precompilato?
Il modello 730 precompilato è disponibile in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin che può essere
richiesto online, per telefono o direttamente in ufficio.
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è visibile:
– il modello 730 precompilato,
– l’esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme
che saranno trattenute in busta paga),
– il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione,
– un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730
precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (per
esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che
ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).
Come si presenta il 730 precompilato?
Si può presentare in due maniere:
– direttamente
– tramite sostituto d’imposta, caf o professionista
Presentazione diretta
Il contribuente che intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito
internet dell’Agenzia delle Entrate deve indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il
conguaglio e compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille
dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta. Occorre poi verificare la correttezza e la
completezza dei dati già indicati.
A questo punto:
– se non c’è bisogno di alcuna correzione o integrazione, il contribuente può accettare il 730
senza modifiche,
– se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il
contribuente deve modificare o integrare il modello 730 (per esempio, aggiungendo un
reddito oppure degli oneri – come le spese mediche – non presenti.
In questo caso, sarà elaborato e messo a disposizione un nuovo 730 e un nuovo modello 730-3
(con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate).
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato.
Dopo la presentazione, nella stessa sezione del sito internet, viene messa a disposizione del
contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il modello 730 precompilato
può essere presentato al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico),
se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale, oppure a un
Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista,
ragioniere o perito commerciale).
Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita
delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare:
– delega per l’accesso al modello 730 precompilato
– modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per
mille dell’Irpef. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando
“Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il
nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se
non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di
dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono
inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge
che esprime la scelta.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il
sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il
prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e
delle somme che saranno trattenute.
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare:
– delega per l’accesso al modello 730 precompilato,
– modello 730-1 in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per
mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta,
indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al
professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati
riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre
il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia
delle Entrate.
I principali documenti da esibire sono:
– la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
– gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il
contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute
dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta
ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio,
se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;
– gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
– la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto
nella successiva dichiarazione dei redditi.
Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle
deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730
siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni
d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai
rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione
di correttezza dei dati).
Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di
una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati
richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai
sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato
indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il
professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione
dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all’importo
della sola sanzione.
Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, e comunque entro il 7 luglio, il
Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di
liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal
contribuente.
Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito
dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno
erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
Quando si presenta il 730?
Il 730 deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia
delle Entrate, sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al
professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo
giorno feriale successivo.
Quali sono i documenti richiesti?
Dati del contribuente:
– Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico, anche per i
familiari di extracomunitari
– Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o Unico), compresa la Certificazione
Unica, eventuali deleghe di versamento Modello F24
– Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio
– Fotocopia documento del dichiarante/richiedente
Redditi di lavoro dipendente/pensione e assimilati:
– Certificazione Unica
– Certificato delle pensioni estere
– Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio
– Attestazione del datore di lavoro, delle somme conisposle a COLF o BADANTI
Altri redditi:
– Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili awenuti negli ultimi 5 anni
– Redditi diversi percepiti dagli eredi
Terreni e fabbricati:
– Visura catastale
– Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione
– Contratti di locazione Legge 431/98
– Canone da immobili affittati
– Copia bollettini F24 di versamento Tasi/lMU pagati (con il relativo calcolo, se disponibile)
Per chi ha scelto la cedolare Secca: ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino, copia del
contratto, eventuale F24, modello SIRIA, Modello 69
Spese detraibili o deducibili:
– Casa
– Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto
– Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo
– Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso
– Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acqusto della prima casa
– Tutta la documentazione per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici,
concessioni edilizie, DIA, comunicazione al
– Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata per i lavori effettuati
– Tutta la documentazione per spese di risparmio energetico, fatture, bonifici e la ricevuta
dell’invio della documentazione all’ENEA
– Borus mobili: documentazione che attesti l’avvio delle opere di ristrutturazione, fatture
relative alle spese sostenute per l’arredo con la specificazione della natura, QuaIità e quantità
dei bari e servizi acquisiti,
– Ricevute dei bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture, ricevute di
avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione
di addebito sul conto corrente.
Figli
– Tasse scolastiche e universitarie
– Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi ad attività sportive
dilettantistiche (palestra, piscina … )
– Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti
– Rette pagate per l’asilo nido (privato o pubblico)
Ex coniuge
– Assegni periodici versati o percepiti dall’ex coniuge
– Sentenza di separazione
– Codice fiscale dell’ex coniuge
– Assicurazione e previdenza
– Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita o infortuni rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
– Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici
(assicurazione casalinghe)
– Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi
– Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare
Spese mediche
– Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche
– Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia)
– Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi)
– Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista)
Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio
– Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri
– Ricevute per acquisto protesi sanitarie
– Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero
– Spese Sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento,
deambulazione, sollevamento o sussidi informatici)
– Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli)
– Documentazione comprovante il costo per la badante
– Spese veterinarie
Altro
– Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti politici ed Istituti scolastici etc.)
– Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori domestici
– Spese per l’acquisto di cani guida
– Tasse consortili
– Spese funebri
Modello 730 ordinario
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può
infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello
730 o il modello Unico).
Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione al
sostituto d’imposta sia in quello di presentazione al Caf o al professionista. Nel caso di
presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario
già compilato.
I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio
devono presentare il modello 730 a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato.
I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato possono presentare il modello 730 l’ufficio che
svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di
appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svolge l’attività di
assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non
possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può
utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il
modello Unico.
Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in
possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le
modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello Unico, sempre
che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.
Cosa fare in caso di errori?
Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo è necessario compilare il modello 730
rettificativo.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver
dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:
– presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo deve
essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era
stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico
– presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha
indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare
obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche e pagare direttamente le somme dovute,
compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà
comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
Chi è esonerato dalla presentazione del modello 730?
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi e non rientra
nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle . In questo caso deve verificare se può
presentare il modello 730 o deve presentare il modello Unico.
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state
trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi
che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è
stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.
La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali
spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di
versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati .

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