Assegno Sociale
Protetto: Caf 33
Informazioni sulla lezione

CHE COS’È?:
L’assegno sociale ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale, ed è una
prestazione assistenziale in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche
disagiate.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati
e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei
requisiti reddituali e di effettiva residenza va fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari
superstiti e non può essere erogato in caso di trasferimento all’estero.
In caso di soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, l’assegno viene
sospeso. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.
L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
REQUISITI:
Requisiti indispensabili per ottenere l’assegno:
– 65 anni e 3 mesi di età;
– stato di bisogno economico;
– cittadinanza italiana;
– per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
– per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo (ex carta di soggiorno);
– residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
COME FARE LA DOMANDA?:
La domanda dell’assegno sociale va inoltrata telematicamente all’INPS scegliendo tra:
-sito dell’Inps (www.inps.it), tramite il proprio codice PIN;
-telefono, tramite contact center al numero 803.164 (da rete fissa) o al numero 06.164.164
(da rete mobile);
-patronati e gli intermediari Inps.
QUANDO SPETTA?:
Se la domanda viene accettata il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione della domanda.
QUANTO SPETTA?:
La misura massima dell’assegno è pari a 448,52 euro per 13 mensilità
Hanno diritto all’assegno in misura intera:
– i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
– i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo
dell’assegno.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
– i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno;
– i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo
dell’assegno.
CALCOLO DEI REDDITI
Per l’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge
come di seguito indicati:
– redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
– redditi esenti da imposta;
– redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi
di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e
private);
– redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di
ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
emessi da banche e società per azioni; etc.);
– redditi di terreni e fabbricati;
– pensioni di guerra;
– rendite vitalizie erogate dall’Inail;
– pensioni dirette erogate da Stati esteri;
– pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
– assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Per l’attribuzione dell’assegno sociale non si computano:
– i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
– il reddito della casa di abitazione;
– le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
– le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di
comunicazione per i sordi;
– assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
– arretrati di lavoro dipendente prestato

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