Bonus Elettrico
Protetto: Caf 33
Informazioni sulla lezione

Che cosa è?:
E’ uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un
risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e
alle famiglie numerose.
Chi ne ha diritto?
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura
elettrica, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:
– ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro;
– ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000
euro;
Ogni nucleo famigliare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus
per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus
per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.
Come si richiede?
Va presentata la domanda presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal
Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.
Quali documenti servono per presentare la domanda?
– documento di identità
– eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non
dall’intestatario della fornitura)
– modulo A compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri
relativi alla sola fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di
agevolazione
– attestazione ISEE in corso di validità –
– allegato CF con i componenti del nucleo ISEE
– l’allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a 7.500 euro
(ma entro i 20.000)
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel
contratto di fornitura:
– codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). E’ un codice composto da
lettere e numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia
viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si
cambia fornitore.
– la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
E’ possibile utilizzare un unico modulo (modulo A) per richiedere sia il bonus elettrico che
quello del gas per disagio economico.
E’ possibile delegare una terza persona per presentare la domanda compilando l’apposito
modulo Allegato D per le deleghe.
Quanto vale il bonus per disagio economico?
Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è
aggiornato annualmente dall’Autorità.
i valori si aggirano attorno ai:
Numerosità familiare 1-2 componenti € 71
Numerosità familiare 3-4 componenti € 90
Numerosità familiare oltre 4 componenti € 153
Come viene corrisposto il bonus elettrico?
L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica
soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi
successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa
riferimento.
Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?
Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando
il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione “totale servizi di
rete – quota fissa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo
relativo all’applicazione del bonus.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:
– presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità
Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
– chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo
della richiesta;
sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” cui
si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è
presentata la richiesta per il bonus.
Quanto tempo ci vuole prima di ricevere il bonus in bolletta?
La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di
passaggi di verifica che vengono effettuati da parte del Comune e di SGAte (Sistema di
Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), il sistema informativo on line che
gestisce l’intero iter necessario ad attivare il bonus a favore dei cittadini in possesso dei
requisiti.
Collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua
pratica” è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta.
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è
presentata la richiesta per il bonus.
Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per
ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando
apposita domanda.
Come si rinnova la domanda di bonus?
Al termine dei 12 mesi, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta
presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE,
residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un
mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di
agevolazione va dal 1-1-2022 al 31-12-2022, il rinnovo deve essere presentato nel mese di
novembre 2022 al fine di garantire la continuità dell’erogazione).
Il sistema SGAte invia un’apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in
prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.
I moduli da utilizzare sono, in alternativa:
– Se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la
composizione della famiglia) il modulo A;
– Se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il modulo RS (rinnovo
semplificato).
Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un’attestazione ISEE valida per il periodo
in cui decorre l’agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).
Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una
data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.
Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)?
Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo.
Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti
familliari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere
recepite da SGAte solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.
Solo in caso di cambio di residenza durante il periodo in cui è già attivo il bonus elettrico, il
cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo VR
(variazione residenza). Il bonus viene così trasferito in continuità sul nuovo contratto di
fornitura elettrica (che deve essere attivo) fino alla scadenza originaria del diritto.
Ad esempio, se il cittadino aveva un bonus elettrico per il periodo dal 1 settembre 2022 al 31
agosto 2023 e a gennaio del 2023 trasferisce la propria residenza in altra città, deve
presentare la domanda di variazione residenza nel nuovo comune e i mesi di bonus che
mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle
bollette elettriche della fornitura attivata nella nuova residenza.
Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia elettrica?
Nulla. In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un
contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad
essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.
Può essere interrotta l’erogazione del bonus?
Sì, in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la
variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione.
Se per esempio:
– I dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
– La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
– Il contratto di energia elettrica da “uso residente” diventa “non residente”;
– Il contratto di energia elettrica viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
– La tariffa da “uso domestico” diventa “uso non domestico”.
il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o
revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto.
ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto
intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente
continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero
delle somme erogate a cui non ha più diritto.

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